Valutazione di sostenibilità
 
 

1.3 La VAS/VALSAT nella LR 24/2017

 

La LR 24/2017 assume e attualizza i riferimenti sopra riportati e con l’articolo 18 definisce in modo preciso lo scopo e i passaggi fondamentali da rispettare per lo sviluppo della VALSAT.

Di seguito se ne riporta il testo, per esteso, anche per trasparenza e chiarezza nei confronti dei partecipanti alla Conferenza preliminare, ma si usa la sottolineatura per evidenziare quelli che si ritiene debbano essere i "passaggi" principali previsti dalla valutazione strategica ambientale e territoriale

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, i Comuni e le loro Unioni, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valsat degli stessi, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e della normativa nazionale di recepimento della stessa.
  2. A tal fine, in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato "documento di Valsat", costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull’ambiente e sul territorio. Nell’individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 e, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 40, comma 8.
  3. Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili.
  4. Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato "sintesi non tecnica", nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati.
  5. L'atto con il quale il piano viene approvato dà conto degli esiti della Valsat, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio, attraverso un apposito elaborato denominato "dichiarazione di sintesi", di cui all’articolo 46, comma 1, secondo periodo, e comma 7, lettera b).
  6. Gli atti con i quali l’autorità competente per la valutazione ambientale si esprime in merito alla Valsat e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al comma 5, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dell’amministrazione titolare del piano e dell’autorità competente per la valutazione ambientale.
  7. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2, della presente legge, i Comuni e le loro Unioni provvedono al monitoraggio dell’attuazione dei piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, e rendono disponibili nel proprio sito web i relativi esiti, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
  8. Con apposito atto di coordinamento tecnico, assunto ai sensi dell’articolo 49, la Giunta regionale individua i contenuti del documento di Valsat e della dichiarazione di sintesi, in conformità per gli aspetti ambientali all'allegato VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché detta disposizioni per semplificare e uniformare gli indicatori e le modalità di monitoraggio dei piani.


Come previsto nel Comma 8, Regione ha messo a punto anche l’Atto di coordinamento, da cui si estraggono o si sintetizzano (di seguito e nei paragrafi successivi) i principali riferimenti ai temi trattati da questo documento.
In tale contesto la ValSAT, anziché un processo di verifica degli effetti ambientali e delle condizioni di sostenibilità delle scelte di pianificazione, si presenta quale parte costitutiva del processo che accompagna l’intero percorso di formazione del piano, fornendo nelle diverse fasi la valutazione delle possibili opzioni che si aprono per perseguire, nelle condizioni date, le finalità della pianificazione.