Valutazione di sostenibilità
 
 

2.1 Il quadro di rifermento normativo

 

Il D.lgs 152/2006 e s.m.i. "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica …." identifica, quali soggetti con preciso ruolo all'interno della procedura di VAS, l'Autorità procedente, definita come "la pubblica amministrazione che elabora il piano", e l'Autorità competente per la VAS, definita come "la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato". Il D.lgs 152/2006 e s.m.i., prevede, in sede di procedura di VAS, il coinvolgimento dei Soggetti con competenze ambientali, definiti come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per competenze e responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.
La L.R.24/2017 (art. 43, 44) stabilisce, per l'approvazione dei piani territoriali, la pubblicità e partecipazione dei cittadini e la partecipazione dei livelli istituzionali demandando, all'Autorità procedente, l'attivazione delle consultazioni preliminari di ARPAE, Autorità competente per la Vas, Soggetti competenti in materia ambientale, Amministrazioni competenti, mediante incontri preliminari, ai fini dell'acquisizione di contributi conoscitivi e valutativi e di proposte di merito sul Piano e sulle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (Valsat e nel Quadro Conoscitivo). Inoltre con l'art. 45 stabilisce che la fase di formazione del Piano è diretta alla consultazione del pubblico e dei soggetti interessati dagli effetti diretti. Sia durante la Consultazione Preliminare che nella fase di deposito della proposta di Piano deve essere organizzata almeno una presentazione pubblica ed attuate ulteriori forme di consultazione. Si tenga inoltre presente che la LR nell'art 44, definisce in modo esplicito la funzione della consultazione preliminare: "L'amministrazione procedente presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di assetto del territorio, con le prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che ne possono derivare. Gli enti partecipanti forniscono, nel corso della Consultazione preliminare, contributi conoscitivi e valutativi e avanzano proposte in merito ai contenuti di piano illustrati e alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel documento di Valsat".
L'Atto di Coordinamento, predisposto da Regione, in attuazione agli art. 18 e 34 della LR, precisa ulteriormente (par 2.6) il ruolo della partecipazione. Di seguito si riportano alcuni estratti, che si ritengono rilevanti per fare chiarezza su ruoli e compiti.


"Il processo di costruzione della Strategia di Piano richiede un nuovo modo di fare partecipazione, che non è né relegato alla sola consultazione (prima o dopo la redazione del piano o del progetto), né al momento creativo di trasmissione della conoscenza e della percezione dei luoghi……
… è necessario che la partecipazione faccia emergere idee e proposte, e diventi parte attiva del processo, rinnovando i comportamenti….
Come previsto nella ValSAT, occorre definire compiutamente l'organizzazione di un sistema integrato di partecipazione nel quale essa sia parte strutturale del processo decisionale dei piani di ciascun livello ed elemento realmente determinante per la costruzione e la verifica dei suoi contenuti.
… La Regione Emilia-Romagna ha rinnovato l'impianto normativo in materia di "partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche" con la l.r. n.15 del 2018, riconoscendo il diritto di partecipazione alla elaborazione delle decisioni pubbliche ad un numero maggiore di soggetti privati. La Regione ha inoltre previsto l'obbligo di nomina all'interno dell'Ufficio di Piano della figura del Garante della comunicazione e della partecipazione, distinto dal Responsabile del procedimento (costituito di norma dal responsabile dell'UP), che ha il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall'art. 56 della LR n. 24/2017."